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Decreto Legge n.108 del 26.06.2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento d’identità.

Dettagli della notizia

Il decreto legge 108/2026 contiene disposizioni urgenti sull'efficacia del documento di identità cartaceo.In ogni caso dal 3 agosto 2026, ai sensi del Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025, la carta d'identità cartacea non sarà valida per l'espatrio

Data:

09 Luglio 2026

Data di scadenza:

03 Agosto 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Come è noto, il Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione. In vista della citata scadenza, con il Decreto Legge n. 108/2026 sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), individuando  i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale. A tal fine, il citato articolo 11 dispone, al comma 1, che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione della carta. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 1 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 20?7, il documento d'identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro serv1z10 con caratteristiche analoghe, nonché nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Si evidenzia che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026.

Sempre l’articolo 11 del D.L. 108/2026 introduce nell’ordinamento un documento d’identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi, non rinnovabile e con validità per l’espatrio, che potrà essere rilasciato dal Sindaco ai sensi dell’art. 3 TULPS nei casi di urgenza validamente prospettata dal cittadino. Il documento provvisorio, il cui modello è in corso di approvazione e produzione, potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, seguendo le stesse modalità di rilascio utilizzate per la carta d’identità cartacea da parte dei Comuni.

In allegato la  nota di chiarimenti in merito al decreto legge 108/2026 e l'atto completo del dec. legge.

Allegati

Prorog Cie Italia
Data pubblicazione
09/07/2026
File
pdf (991.85 KB)
Dl 108 2026
Data pubblicazione
09/07/2026
File
pdf (142.48 KB)

Ultimo aggiornamento: 09/07/2026, 16:15

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