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Voto fuori sede: istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede

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L'articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» introduce una novità rispetto all'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede.

Data:

28 Ottobre 2026

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Descrizione

L'articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» introduce una novità rispetto all'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, restano invece escluse le elezioni amministrative e regionali.

La novità è rappresentata dall'Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede: Il nuovo modello è imperniato sulla tenuta di un elenco degli elettori fuori sede presso l'ufficio elettorale di ciascun Comune (comma I), che dovrà essere tempestivamente istituito secondo le indicazioni della stessa legge. Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

 Chi può votare fuori sede?

Ai sensi della nuova legge elettorale, Legge 180/2026, hanno diritto a votare come fuori sede i cittadini che si trovano in una di queste condizioni, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:

- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ( art. 8, co. 5, secondo periodo).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
La legge prevede tre tennini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:Per poter votare fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, l'elettore che si trova in una delle condizioni sopra descritte deve fare richiesta di iscrizione all'elenco dei fuori sede.

L'iscrizione all'elenco dei fuori sede ha durata annuale. I termini variano in base alla situazione:

  • Studio o lavoro la domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per poter votare nelle consultazioni dell'anno successivo;
  • Studio o lavoro (dopo il 31 dicembre): entro 30 giorni dal momento in cui maturano i requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la votazione;
  • Motivi di cura e caregiver: sempre non oltre il 45° giorno antecedente la votazione.

Come fare domanda e cosa allegare

La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.

Si allega, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile

Il modello editabile è anche scaricabile dal sito istituzionale del Ministero dell’Interno al seguente link  https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede

I documenti da allegare obbligatoriamente sono:

  1. Copia di un documento di riconoscimento valido.
  2. Certificazione o documentazione che attesti la condizione di fuori sede (es. certificato di iscrizione all'università, contratto di lavoro, attestazione della struttura sanitaria  di ricovero, terapia o trattamento e relativa durata. La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

Revoca della Domanda.

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione di cui al successivo punto 3.3.

Come e dove si vota

Il Comune di temporaneo domicilio assegnerà l'elettore a una sezione elettorale ordinaria vicina al domicilio.

Entro il 10° giorno antecedente il voto, il Comune rilascerà all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo del seggio.

Se l'elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto "fuori sede", il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal
caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).

Ammissione al Voto

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di
temporaneo domicilio (comma 12). L'elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma
dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Per ogni altra ulteriore informazione in merito ci si puo' rivolgere all'Ufficio Elettorale Comunale

Ultimo aggiornamento: 28/10/2026, 12:28

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