Descrizione
Con il Decreto Regionale Dirigenziale n.130 del 04/10/2017 la Regione Campania ha approvato i nuovi modelli di domanda e verbali per danni da fauna selvatica, In allegato il modulo.
La domanda va prodotta entro 5 giorni dall'avvenuto danno. E' valida solo per i territori fuori dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
L'ufficio competente è U.O.D. ufficio territoriale di Salerno Via Generale Clark,103 84131 Salerno telefono 089-3079213 ; fax 089-330774
EMAIL PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato della regione campania https://www.campaniacaccia.it/dannifauna.php
Art. 26 (Indennizzo danni da fauna selvatica) della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26. “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 157/1992, e dall'attività venatoria ed ai sinistri stradali causati dai soli ungulati selvatici, è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le amministrazioni provinciali in misura proporzionale alle denunce di danno pervenute l'anno precedente.
2. In ciascuna Provincia è costituito dalla Giunta provinciale un Comitato che provvede all’esame e valutazione delle richieste di indennizzo; il Comitato è composto da:
(1) a) dirigente provinciale esperto in materia, designato dall’assessore provinciale, che lo presiede;
(2) b) tre rappresentanti, in possesso del titolo di laureato in agraria o perito agrario o agrotecnico o tecnico faunistico, esponenti rispettivamente delle organizzazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale; la designazione è effettuata dal legale rappresentante regionale delle suindicate organizzazioni;
(3) c) un funzionario regionale, laureato in scienze agrarie, del settore tecnico amministrativo dell'agricoltura competente per territorio, designato dall'assessore regionale delegato al ramo;
(4) d) un esperto, laureato in scienze agrarie o in scienze forestali, o in ingegneria, o in giurisprudenza, designato dall'assessore regionale competente;
(5) e) un funzionario della provincia, avvocato dell'ufficio legale, designato dall'assessore provinciale delegato alla materia; f) da un dipendente dell'ufficio caccia dell'amministrazione provinciale, con funzione di segretario designato dall'assessore provinciale delegato alla materia.
3. Il soggetto danneggiato è tenuto a denunciare il danno, entro trenta giorni dall'evento, all'ufficio caccia della Provincia che entro i successivi trenta giorni procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo.
4. La Provincia, previo esame della pratica da parte del Comitato previsto nel comma 2, entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, se è disponibile la copertura finanziaria, provvede all'indennizzo del danno accertato nella misura del cento per cento, altrimenti comunica al danneggiato che l'indennizzo è liquidato con priorità l'anno successivo alla ricostituzione del fondo (6).
5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere indennizzati anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dagli organi di gestione degli ATC, di cui all'articolo 36.
6. I danni provocati negli ATC sono accertati ed indennizzati dagli organi di gestione degli stessi. La Provincia, obbligatoriamente informata per conoscenza, può disporre accertamenti a mezzo dei propri uffici tecnici. L'indennizzo dei danni provocati nelle strutture faunistiche a gestione privata fa carico ai rispettivi concessionari.
7. I danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette sono accertati ed indennizzati dagli enti di gestione delle stesse.
8. Entro il mese di marzo di ogni anno le Province trasmettono al competente settore regionale un rapporto sotto forma di rendiconto annuale dei danni solo accertati e di quelli accertati e liquidati nell'anno precedente.
9. Le somme economizzate sono utilizzate dalle Province per attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica e rendicontate l'anno successivo con il rapporto di cui al comma 8. 10. La Giunta regionale disciplina con regolamento procedure e i criteri applicativi di quanto riportato nel presente articolo.